Etichettatura dell’IA: cosa significa il 2 dicembre per i marchi
Da agosto l’UE impone di etichettare i contenuti IA. Il 2 dicembre scade un periodo di grazia spesso frainteso. Cosa è stato rinviato e cosa dovrebbero verificare i marchi adesso.
Miraki MindRedazione assistita dall’IA · 26 ottobre 2026 · 8 min di lettura
Dal 2 agosto 2026 si applica l’articolo 50 del regolamento UE sull’IA: gli obblighi di trasparenza per i contenuti generati con l’IA. L’AI Omnibus, il regolamento (UE) 2026/1744 entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha aggiunto un periodo di grazia: i fornitori di sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per marcare i loro output in un formato leggibile dalle macchine. Mancano poco più di cinque settimane.
Facciamo film con l’IA generativa, quindi la questione dell’etichettatura si pone in ogni progetto. I nostri lavori li etichettiamo: ogni pagina dei case si chiude con una nota che dice cosa è stato fatto con l’IA generativa e cosa da persone. Gli spec ad portano la pillola bianca «Spec Ad» e un disclaimer che chiarisce che il marchio non ha né commissionato né approvato il film. Per i clienti mettiamo l’etichetta su richiesta. La responsabilità però nasce con la pubblicazione, e spetta a chi pubblica il film. Se gira anche fuori dalla Svizzera, nell’UE, lì vale l’obbligo di etichettatura del regolamento sull’IA (più sotto i dettagli).
La nostra impressione: finora si etichetta poco, e l’obbligo spesso non viene preso sul serio. Per questo ci sta a cuore richiamare l’attenzione sul tema.
Nel nostro processo, «Labelling under the EU AI Act» fa parte dell’ultimo passo, il master. Proprio per questa domanda abbiamo costruito l’AI Act Navigator: un check gratuito nel Lab (in tedesco) che dà una prima valutazione su se e come un film va etichettato, con le scadenze dopo l’Omnibus e le etichette ufficiali da scaricare.
Cosa c’è davvero di nuovo
Il 2 dicembre non è un nuovo obbligo e non è un rinvio di tutta l’etichettatura. Secondo la versione dell’articolo 111, paragrafo 4, pubblicata dalla Commissione europea, la scadenza vale solo per l’articolo 50, paragrafo 2, solo per i fornitori e solo per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Tutto il resto vale da agosto.
Il regolamento distingue due livelli, e spesso vengono confusi:
- La marcatura invisibile (art. 50, par. 2): i fornitori di sistemi che generano immagini, video, audio o testo fanno sì che gli output siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabili come generati con l’IA. È esclusa una semplice funzione di assistenza per l’editing standard. Solo qui vale il periodo di grazia.
- L’avviso visibile (art. 50, par. 4): chi pubblica deepfake deve dichiarare che sono stati generati o manipolati artificialmente. Per opere palesemente artistiche, di finzione o satiriche basta un avviso che non ostacoli la fruizione. Questo obbligo vale dal 2 agosto, senza rinvii.
A questo si aggiungono due strumenti della Commissione. Il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati con l’IA è definitivo dal 10 giugno 2026: la sezione 1 riguarda marcatura e rilevamento per i fornitori, la sezione 2 l’etichettatura di deepfake e di certi testi per i deployer. È volontario. A fine luglio l’avevano firmato circa 190 organizzazioni, secondo la Commissione. E ci sono le icone UE: un’icona di base, una per «interamente generato con l’IA» e una per «parzialmente modificato con l’IA», ognuna in nero e in bianco, piena o semitrasparente. Libere da usare, senza citare la fonte.
The use of these icons does not establish legal compliance by itself.
Commissione europea, pagina sulle icone UE
Cosa significa per una produzione
La marcatura secondo il paragrafo 2 spetta al sistema che genera il contenuto, non allo studio che lo usa. Per una produzione resta però una domanda pratica: gli strumenti con cui nasce un film marcano i loro output? E una marcatura sopravvive a montaggio, color grading ed encoding? È quello che vogliamo sapere con precisione per i nostri strumenti.
L’avviso visibile, invece, è mestiere. La Commissione raccomanda di mostrare l’icona in modo chiaro al più tardi alla prima esposizione, senza altri elementi sopra, e in modo che resti visibile quando il contenuto viene condiviso o scaricato. Per le opere creative c’è più margine su dove mettere l’avviso. Per noi significa: l’etichettatura arriva con il master, per ogni versione e ogni canale, non come aggiunta all’ultimo.
Cosa significa per un marchio
Prima di tutto: questa non è una consulenza legale, solo una lista di cose che onestamente vale la pena guardare prima del 2 dicembre. Nel dubbio, decide una giurista o un giurista.
- Chiarire il ruolo: se usi strumenti di IA a livello professionale e pubblichi contenuti con essi, sei un deployer. Se sviluppi un sistema che genera contenuti e lo immetti sul mercato con il tuo nome, sei un fornitore. Il 2 dicembre conta solo per i fornitori con un sistema già sul mercato prima di agosto.
- Riconoscere i deepfake: il materiale generato con l’IA somiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi reali e potrebbe passare a torto per autentico? Allora per il regolamento è un deepfake e da agosto richiede un avviso.
- Chiedere: quali strumenti usano la tua agenzia e il tuo studio, e questi strumenti marcano i loro output?
- Scegliere icona e posizione: per canale, per formato, prima che parta la campagna.
E la Svizzera? Il regolamento sull’IA si applica anche a fornitori e deployer fuori dall’UE quando l’output di un sistema di IA viene usato nell’UE (art. 2, par. 1, lett. c). Una campagna che gira anche in Germania, Francia o Italia rientra quindi nel campo. A livello nazionale, il 12 febbraio 2025 il Consiglio federale ha deciso di ratificare la convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA; il DFGP deve preparare entro fine 2026 un progetto da porre in consultazione, che riguarda tra l’altro trasparenza e protezione dei dati.
La nostra opinione e i limiti
Il 2 dicembre è soprattutto una data per i fornitori degli strumenti. Per i marchi la questione più importante è l’avviso visibile, e quello vale già. Chi già oggi dice apertamente cosa è stato fatto con l’IA deve cambiare poco. E un avviso pensato fin dall’inizio non toglie nulla al film.
Molto resta aperto. Quanto siano robuste le marcature nella pratica è tutto da vedere. Se il codice di buone pratiche sia sufficiente lo decideranno la Commissione e il Comitato IA solo con la loro valutazione. E in Svizzera non c’è ancora nessun progetto sul tavolo. Il nostro navigator dà una prima valutazione, ma non sostituisce una consulenza legale.
Fonti
- Commissione europea, AI Act Service Desk: articolo 50 del regolamento sull’IA, versione del 27 luglio 2026
- Commissione europea, AI Act Service Desk: articolo 111 del regolamento sull’IA con il nuovo paragrafo 4, versione del 27 luglio 2026
- Commissione europea, AI Act Service Desk: articolo 2 del regolamento sull’IA, versione del 27 luglio 2026
- Commissione europea, AI Act Service Desk: articolo 3 del regolamento sull’IA (definizioni), versione del 27 luglio 2026
- Commissione europea: AI Act, regulatory framework, con l’AI Omnibus (in vigore dal 27 luglio 2026), aggiornamento del 19 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2026/1744 nella Gazzetta ufficiale dell’UE (EUR-Lex)
- Commissione europea: Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, aggiornamento del 19 ottobre 2026
- Commissione europea: Signing the Code of Practice, FAQ, aggiornamento del 29 luglio 2026
- Commissione europea: EU icons for labelling AI-generated content, aggiornamento del 13 ottobre 2026
- Consiglio federale: Regolamentazione dell’IA, il Consiglio federale vuole ratificare la convenzione del Consiglio d’Europa, 12 febbraio 2025 (in tedesco)
- Ufficio federale di giustizia: Intelligenza artificiale, 12 febbraio 2025 (in tedesco)
- Miraki Lab: AI Act Navigator (in tedesco)
- Miraki: 21 ZUAN (spec ad per Seagull 1963)